Attenzione: permangono dubbi interpretativi sul rapporto tra la nuova disposizione e la contrattazione collettiva. Alcuni accordi di categoria continuano infatti a vincolare il contributo datoriale all'adesione al fondo contrattuale. E’ necessario, pertanto, verificare le disposizioni del CCNL applicato prima di modificare la destinazione dei contributi datoriali.

Riferimenti: Legge 199/2025, art. 1, comma 201; D.Lgs. 252/2005, art. 14, comma 6; D.L. 19/2026, convertito dalla Legge 50/2026.


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30/10/2026

PREVIDENZA COMPLEMENTARE – DAL 31 OTTOBRE 2026 PORTABILITÀ DEL CONTRIBUTO DATORIALE

Dal 31 ottobre 2026 è entrata in vigore la nuova disciplina sulla portabilità del contributo datoriale alla previdenza complementare, introdotta dalla Legge di Bilancio 2026.

La normativa prevede che il lavoratore, dopo almeno due anni di partecipazione a un fondo pensione, possa trasferire la propria posizione presso un'altra forma pensionistica complementare, mantenendo il diritto al versamento del TFR maturando e dell'eventuale contributo a carico del datore di lavoro, anche verso fondi diversi da quello previsto dal CCNL.

Attenzione: permangono dubbi interpretativi sul rapporto tra la nuova disposizione e la contrattazione collettiva. Alcuni accordi di categoria continuano infatti a vincolare il contributo datoriale all'adesione al fondo contrattuale. E’ necessario, pertanto, verificare le disposizioni del CCNL applicato prima di modificare la destinazione dei contributi datoriali.

Riferimenti: Legge 199/2025, art. 1, comma 201; D.Lgs. 252/2005, art. 14, comma 6; D.L. 19/2026, convertito dalla Legge 50/2026.