I permessi previsti dalla legge 104/1992 per assistenza o cura di soggetti protetti danno luogo a sospensioni autorizzate del rapporto di lavoro che, però, se godute in maniera abusiva, possono legittimare un licenziamento per giusta causa.
Secondo un orientamento costante della Corte di cassazione, anche di recente ribadito (sezione lavoro, 6468/2024), la fruizione del permesso regolato dalla legge 104 deve essere direttamente connessa all’esigenza di soddisfare l’assistenza del disabile, coerentemente con la ratio di cura del beneficio. Garantire il godimento di tale diritto rappresenta, del resto, un indubbio sacrificio per il datore di lavoro dal punto di vista organizzativo, che può essere legittimato solo ove, dall’altro lato, vi siano esigenze che il legislatore e la coscienza sociale riconoscano come meritevoli di tutela superiore.
Pertanto, se non vi è nesso di causalità tra la fruizione del permesso 104 e l’assistenza del disabile, ci troviamo di fronte a un uso improprio o, addirittura, a un abuso del diritto.