È legittimo il licenziamento del lavoratore part time che rifiuta di svolgere la formazione obbligatoria, in materia di sicurezza, in orario diverso da quello previsto dal proprio contratto; la prestazione nelle fasce eccedenti l’orario ridotto si qualifica, infatti, come lavoro supplementare e, come tale, non può essere rifiutata. Con questo principio, la Corte di cassazione sentenza 20259/2023 chiude il contenzioso avviato da un lavoratore part time che è stato licenziato per giustificato motivo oggettivo, in ragione della asserita impossibilità, per il datore di lavoro, di avvalersi della sua prestazione. Impossibilità legata al fatto che questo dipendente si era rifiutato di completare il corso obbligatorio di formazione di base sulla sicurezza del lavoro, in quanto le ultime quattro ore ricadevano fuori dall’orario part time concordato con l’azienda.