Nel caso in cui l’Ispettorato del lavoro richieda, tramite raccomandata con ricevuta di ritorno, di fornire notizie in materia di lavoro in base all’articolo 4 della legge 628/1961 ed esse non vengano comunicate, ai fini della comminazione della sanzione prevista dall’ultimo comma dello stesso articolo la notifica per compiuta giacenza non è ritenuta sufficiente, in quanto è necessaria l’effettiva conoscenza dell’atto da parte del destinatario. È questo il principio espresso dalla Corte di cassazione con la sentenza 15237/2023, che ha respinto il ricorso del procuratore della Repubblica contro la decisione del giudice di merito che aveva assolto l’imputato.