Il ministero del Lavoro, con la risposta all’interpello 4/2023 del 26 giugno, ha chiarito che, in ogni azienda o unità produttiva, è prevista l’elezione o la designazione del rappresentante dei lavoratori per la sicurezza. Il numero, le modalità di designazione o di elezione, nonché il tempo di lavoro retribuito e gli strumenti per l’espletamento delle funzioni sono fissati in sede di contrattazione collettiva, fatto salvo un numero minimo di rappresentanti, da riferirsi comunque a ciascuna azienda o unità, a seconda del numero dei lavoratori impiegati.