30/06/2023

Il sospetto di un illecito non giustifica il controllo illimitato dell’email

 Le prove raccolte dal datore di lavoro attraverso un controllo illimitato della posta elettronica aziendale in uso al dipendente, ovvero realizzato indistintamente su tutte le comunicazioni presenti nellindirizzo di posta elettronica e senza limitazioni di tempo, costituiscono una ingiustificata violazione dei diritti di dignità e di corrispondenza presidiati anche dalla disciplina sul trattamento dei dati personali. La Cassazione 18168/2023 ha confermato in questi termini la sentenza della Corte dappello di Milano, che aveva respinto il ricorso di una banca contro la decisione di ritenere inutilizzabili le prove raccolte attraverso il controllo massiccio e indiscriminato della posta elettronica in dotazione al dirigente.