La Corte di cassazione, con sentenza 13806/2023, ha stabilito che l’azione risarcitoria per i danni conseguenti alla malattia professionale si prescrive a decorrere dal momento in cui possa ragionevolmente ritenersi che il lavoratore, o i suoi eredi, abbiano percepito la malattia quale danno ingiusto conseguente al comportamento illegittimo di parte datoriale, usando l’ordinaria diligenza e sulla base delle conoscenze scientifiche dell’epoca.