Con la circolare 32/2023 e con il messaggio 1356/2023 l’Inps ha fornito chiarimenti interpretativi e applicativi, condivisi con il ministero del Lavoro, sulle disposizioni a tutela dei padri lavoratori contenute nel Dlgs 105/2022. Il Dlgs ha esteso ai padri il divieto di licenziamento previsto per le lavoratrici fino a un anno di età del figlio. In particolare, è illegittimo il licenziamento intimato dall’inizio del periodo di gravidanza della lavoratrice, fino alla fine del periodo di interdizione dal lavoro, nonché fino al compimento di un anno di età del bambino. Il divieto di licenziamento, nell’ipotesi di fruizione del congedo di paternità, si applica dunque al padre lavoratore «per tutta la durata del congedo stesso e si estende fino al compimento di un anno di età del bambino». Inoltre, con efficacia retroattiva al 13 agosto, il padre lavoratore che fruisca del congedo di paternità obbligatorio o alternativo e che si dimetta volontariamente entro un anno dalla nascita del figlio, ha diritto all’indennità di disoccupazione Naspi, se ricorrono anche tutti gli altri requisiti previsti dalla legge.