La norma per cui l’efficacia delle dimissioni rese dalla lavoratrice nel periodo di maternità è sospesa fino a quando non interviene la convalida del servizio ispettivo del ministero del Lavoro continua a trovare applicazione anche dopo che il periodo protetto è venuto meno. La sussistenza della convalida va, infatti, rapportata al momento in cui la lavoratrice ha comunicato le dimissioni e rispetto a questa essenziale condizione, la cui mancanza impedisce al recesso di produrre effetto, il successivo venir meno del periodo protetto è un fattore privo di rilevanza. Questa la decisione contenuta nell’ordinanza 5598/2023 della Corte di cassazione