La disciplina che regolamenta il procedimento disciplinare prevede che quest’ultimo prenda il via con una contestazione dei fatti commessi dal lavoratore che deve essere immediata. L’immediatezza è espressione del precetto generale di correttezza e buona fede e, se alla conclusione del procedimento si giunge al licenziamento del dipendente, secondo la giurisprudenza è elemento costitutivo del recesso del datore di lavoro. Per la Corte di Cassazione, sezione lavoro ordinanza 7467/2023, il concetto di immediatezza va tuttavia inteso in senso relativo, il che vuol dire che non può essere valutato senza tener conto del caso concreto, in cui la condotta del dipendente potrebbe essere più complessa da accertare o vi potrebbe essere una organizzazione aziendale articolata, tale da rendere tempestiva anche la contestazione entro un intervallo più lungo di quello normalmente ammissibile.