Il caso affrontato dalla sentenza della Corte di Cassazione 7306/2023 trae origine dal licenziamento per giusta causa irrogato al dipendente che aveva usufruito dei permessi ex legge 104/1992 anche per finalità estranee all’assistenza ai genitori disabili. Secondo la Corte, spetta al giudice di merito determinare se possa considerarsi realizzata la funzione della preminente esigenza di tutela delle persone affette da disabilità, pur quando sia salvaguardata una residua conciliazione con le altre incombenze di tipo personale. Pertanto, non si ha abuso del diritto, né violazione degli obblighi di correttezza e buona fede quando, come nel caso di specie, il lavoratore in permesso abbia svolto l’attività di assistenza in tempi e modi da soddisfare in via preminente le esigenze dei congiunti disabili, pur senza abdicare alle esigenze personali e a prescindere dalla collocazione temporale di tale assistenza.