L’incentivo under 36 è applicabile anche nel caso in cui il lavoratore portatore del beneficio abbia già avuto rapporti di lavoro a tempo indeterminato agevolati con l’incentivo in questione presso altri datori e relativamente alle sole mensilità di sgravio non ancora fruite durante tali rapporti. La condizione per poter fruire dei mesi residui di esonero in caso di riassunzione è che, al momento della prima assunzione incentivata, il lavoratore non abbia compiuto l’età richiamata dalla normativa, ovvero, nell’attuale versione, 36 anni.