Il Tribunale di Roma con sentenza 9384/2023 ha stabilito che anche se non espressamente escluse dal Ccnl, le assenze dal lavoro dovute al ricovero ospedaliero per un intervento chirurgico tumorale e quelle successive per le terapie chemioterapiche e radioterapiche legate alla patologia oncologica non ricadono nel periodo di comporto. La peculiarità e la gravità delle malattie tumorali è tale che, quand’anche non espressamente ricomprese dal contratto collettivo tra le patologie escluse dal comporto, esse non devono essere conteggiate ai fini del superamento del periodo massimo di conservazione del posto di lavoro in costanza di malattia.