La Corte di cassazione 31148/2022 ha ricordato che le modificazioni peggiorative dei contratti collettivi sono sempre ammissibili, con l’unico limite dei diritti che sono già definitivamente entrati a far parte della sfera giuridica del lavoratore. Pertanto è escluso che il lavoratore, al di là di tale eccezione, possa pretendere che un diritto derivante da una norma collettiva non più esistente venga considerato come definitivamente acquisito al suo patrimonio. Il criterio del trattamento più favorevole previsto dall’articolo 2077 del codice civile riguarda esclusivamente il rapporto tra contratto collettivo e contratto individuale e, quindi, non determina in alcun modo l’obbligo di mantenere le disposizioni di un contratto collettivo sostituito, neanche se il nuovo atto negoziale contiene delle previsioni peggiorative per il lavoratore.