L’agenzia delle entrate, con interpello 589/2021, affronta la tematica della deducibilità dei contributi versati alla previdenza complementare da parte del datore di lavoro, concludendo che tali versamenti non concorrono alla formazione del reddito di lavoro dipendente, nel limite di 5.164,57 euro annui. Pertanto, il sostituto d’imposta, in fase di elaborazione della busta paga del lavoratore e rispettando il limite complessivo di 5.164,57 euro, provvederà da un lato a dedurre i contributi trattenuti al dipendente e versati alla previdenza complementare; dall’altro a non incrementare l’imponibile fiscale con i contributi posti a carico del datore di lavoro.