L’agenzia delle Entrate con la risposta a interpello n. 328/2021 dell’11 maggio chiarisce come l’adozione di criteri forfetari di quantificazione del rimborso delle spese sostenute dai dipendenti in smart working non consente di beneficiare dell’esclusione dalla formazione della base imponibile fiscale e contributiva, in assenza di apposita previsione di legge. Al fine di evitare che il rimborso spese venga tassato in capo al dipendente occorre identificare i costi sostenuti dal lavoratore nell’interesse del proprio datore di lavoro in base ad elementi e parametri oggettivi accertabili.