19/03/2021

Portatori di handicap, il repêchage impossibile non basta per recedere

La Cassazione sentenza n. 6497/2021 ha statuito che il licenziamento del lavoratore portatore di handicap per sopravvenuta inidoneità fisica presuppone che il datore di lavoro abbia preventivamente verificato di non potere adottare “accomodamenti ragionevoli” in una prospettiva di riorganizzazione del lavoro aziendale idonea alla salvaguardia del posto di lavoro. Non è sufficiente che il datore dimostri l’impossibilità del repêchage per assenza di posizioni vacanti nel contesto della struttura aziendale, perché il rispetto del principio di parità di trattamento delle persone con disabilità impone l’adozione di ogni misura che sia ragionevolmente consentita all’impresa, sul piano organizzativo e finanziario, per evitare il licenziamento.