I contratti collettivi possono disciplinare i casi di utilizzo del lavoro intermittente, ma non sono autorizzati a vietare integralmente il ricorso a tale forma contrattuale: questa l’indicazione dell’INL (circolare n. 1/2021). La circolare ricorda che la contrattazione collettiva può individuare le esigenze che giustificano il ricorso a tale tipologia contrattuale. Infatti, la legge demanda alla contrattazione collettiva l’individuazione delle «esigenze» per le quali è consentita la stipula di un contratto a prestazioni discontinue; il rinvio alle parti sociali non si estende, invece, fino al riconoscimento di “alcun potere di interdizione in ordine alla possibilità di utilizzo di tale tipologia contrattuale”.