21/01/2021

Regime speciale al distaccato di rientro solo se c’è discontinuità

L’agenzia delle Entrate, con risposta a interpello 18 gennaio 2021, n. 42 , ha spiegato che per usufruire del regime speciale rimpatriati, la nuova attività aziendale del lavoratore distaccato che rientra in Italia non deve porsi in continuità rispetto al rapporto ante-trasferimento all’estero, ossia che le condizioni del nuovo contratto, quali prestazione di lavoro, termine e retribuzione, devono richiedere un nuovo rapporto obbligatorio in sostituzione del precedente, con nuove e autonome situazioni giuridiche e mutamento sostanziale dell’oggetto della prestazione e del titolo del rapporto.