L’agenzia delle Entrate nell’interpello 47/2021 chiarisce che anche sulle somme erogate dopo la cessazione del rapporto di lavoro a titolo di cassa integrazione a carico del fondo di solidarietà di settore, l’ex datore di lavoro è obbligato ad assolvere tutti gli obblighi propri del sostituto d’imposta. In quanto le somme in oggetto sono comunque riconducibili al rapporto di lavoro intercorso e conseguentemente si qualificano come redditi di lavoro dipendente. Non rileva a tale fine che l’erogazione avvenga dopo la cessazione del rapporto di lavoro, in quanto comunque quell’erogazione trova la sua origine e giustificazione nel rapporto, in assenza del quale non avrebbe mai avuto luogo.