Il dipendente che utilizza il permesso previsto dall’articolo 33 della legge 104/1992 per scopi diversi da quelli per cui è riconosciuto, integra l’abuso del diritto e viola i principi di correttezza e buona fede, sia nei confronti del datore di lavoro che dell’ente assicurativo. È questo il principio espresso dall’ordinanza 23434/2020 della Cassazione, relativo al licenziamento per giusta causa intimato da una società in ragione di una fruizione non legittima dei permessi stessi.