La Cassazione (18959/2020) ha affermato che l’interesse al distacco può essere anche di natura non economica o patrimoniale in senso stretto, ma di tipo solidaristico: l’importante è che non si risolva in una mera somministrazione di lavoro altrui. Nel caso oggetto della pronuncia, infatti, l’interesse dell’impresa distaccante consisteva nell’incremento della polivalenza professionale del lavoratore, in un contesto di crisi aziendale temporanea, e in attesa della ripresa produttiva. Il distacco del personale, quindi, può rappresentare un efficace strumento per contenere gli effetti negativi di una crisi economica-produttiva. Tuttavia, è necessario porre attenzione al suo corretto utilizzo, per non incorrere in sanzioni e contenziosi.