Corte di Cassazione con sentenza del n. 8988/2020 afferma il principio secondo cui nel caso di infortunio sul lavoro deve escludersi la sussistenza di un concorso di colpa della vittima, ai sensi dell’articolo 1227 c.c. quando risulti che il datore di lavoro abbia mancato di adottare le prescritte misure di sicurezza; oppure abbia egli stesso impartito l’ordine, nell’esecuzione puntuale del quale si sia verificato l’infortunio; od ancora abbia trascurato di fornire al lavoratore infortunato una adeguata formazione ed informazione sui rischi lavorativi. Ricorrendo tali ipotesi, l’eventuale condotta imprudente della vittima degrada a mera occasione dell’infortunio, ed è perciò giuridicamente irrilevante.