L’esclusione dalla fruizione di benefici di natura contributiva è disposta solo per le causali di crisi e riorganizzazione aziendale in tema cassa integrazione guadagni straordinaria, al contrario i trattamenti di FIS, CIGO e CIGD non impediscono la legittima fruizione di tali benefici. Tuttavia le aziende in CIGS, secondo gli articoli 20 e 21 del D.L.18/2020 possono sospendere il trattamento d’integrazione salariale straordinaria e beneficiare del trattamento ordinario con causale "Emergenza Covid-19”. Ne consegue che, le aziende che sospendono il trattamento di CIGS, possono tornare a beneficiare legittimamente degli sgravi contributivi per il periodo di nove settimane di trattamento ordinario, salvo poi, esserne nuovamente escluse alla ripresa.