20/03/2020

Niente sospensione per i contributi già tolti dalla busta paga

 I contributi previdenziali trattenuti in busta paga dal datore di lavoro o dal committente prima che venisse attivata la sospensione dell’adempimento, devono essere obbligatoriamente versati per non incorrere nel reato di appropriazione indebita. Infatti, l’azienda non può esimersi dal versare contributi che siano stati effettivamente trattenuti dal netto spettante al lavoratore, anche se quei contributi sono poi risultanti ricadere in un periodo oggetto di sospensione. Per le ritenute previdenziali dovute a decorrere dalla mensilità di marzo, le imprese hanno la possibilità di sospendere le trattenute in busta paga, con conseguente sospensione del versamento complessivo dei contributi.