Sospensione di 60 giorni per tutti i licenziamenti “economici”, tanto di natura individuale quanto di natura collettiva, qualora questi ultimi siano collegati a procedure avviate dopo il 23 febbraio 2020. Pertanto non possono essere avviate né tanto meno concluse delle procedure di licenziamento collettivo, qualora siano state avviate dopo il 23 febbraio o individuale quale che sia la data di avvio delle relative procedure che non hanno fondamento disciplinare. L’obbligo di sospensione per 60 giorni, prescinde da qualsiasi valutazione circa la connessione della procedura con l’emergenza Covid19.