25/02/2020

La gestione del rischio epidemiologico nel rapporto di lavoro

 Il virus COVID – 19 (“Coronavirus”) rappresenta un rischio biologico per la salute e la sicurezza dei lavoratori. Ai sensi del D.Lgs 81/2008 il responsabile per la tutela di tali aspetti è il datore di lavoro che, con la collaborazione del medico competente, deve attuare misure idonee e informare i lavoratori per evitare il contagio, come indicato dal Ministero della Salute, tenendo conto di tutte le informazioni disponibili relative alle caratteristiche dell’agente biologico e delle modalità lavorative.

Nella pratica tale attività si potrebbe esplicare nell’aggiornamento del Documento di Valutazione dei Rischi, dei dispositivi di Protezione Individuali e del Piano di Primo Soccorso in presenza di casi sospetti registrati. La mancata valutazione del rischio comporta l’applicazione in capo al datore di lavoro della sanzione dell’arresto da 3 a 6 mesi o dell’ammenda da 3.071,27 a 7.862,44 euro.

In caso di assenza del dipendete imputabile alla:

Ordinanza emanata dalla pubblica autorità – nei casi in cui non sia possibile svolgere la normale attività aziendale o al lavoratore non sia concesso recarsi al lavoro per provvedimento della Pubblica Autorità, il dipendente mantiene il diritto alla retribuzione pur non eseguendo alcuna prestazione. È al vaglio del Governo l’ipotesi di inserire tali circostanze tra quelle ammesse per la fruizione degli ammortizzatori sociali.

Per garantire l’operatività aziendale, senza contravvenire agli obblighi della pubblica autorità, è possibile attivare regimi di “smart working”, previo accordo siglato tra azienda e lavoratore. Il Consiglio dei Ministri ha emanato un decreto in cui, al fine di contenere il contagio, nei sottoelencati comuni delle regioni Lombardia e Veneto, non è necessario il preventivo accordo scritto fra le parti.

Quarantena obbligatoria stabilita da presìdi sanitari – tali casi sono assimilabili al ricovero presso strutture sanitarie, pertanto si applicano le previsioni normative e contrattuali riguardanti le assenze per malattia.

Quarantena volontaria – i soggetti provenienti da zone a rischio epidemiologico sono obbligati a comunicare tale circostanza al Dipartimento di prevenzione dell’azienda sanitaria competente per territorio e a porsi in un regime di quarantena volontaria, nell’attesa che la Pubblica Autorità indichi come procedere. Poiché trattasi di un comportamento di oggettiva prudenza, si ritiene possa essere disciplinato al pari delle astensioni obbligate da provvedimento della Pubblica Autorità.

Sospensione dell’attività aziendale decisa volontariamente dal datore di lavoro – nel caso in cui il datore di lavoro sospenda l’attività aziendale in assenza di provvedimenti della Pubblica Autorità, il dipendete mantiene il diritto a riceve la retribuzione in quanto l’impossibilità alla prestazione non deriva dalla sua volontà.

Paura del contagio – in caso di assenza autodeterminata da parte di lavoratori, non sussistendo provvedimenti da parte della Pubblica Autorità che impedisca la libera circolazione, si configura la fattispecie di assenza ingiustificata dal luogo di lavoro, situazione da cui possono scaturire provvedimenti disciplinari.

 

Infine si riportano di seguito, i comuni che alla data di pubblicazione del presente articolo sono stati inseriti dalla Pubblica autorità tra quelli a rischio (“Zona Rossa”);

Lombardia:

Bertonico; Casalpusterlengo; Castelgerundo; Castiglione d’Adda; Codogno; Fombio; Maleo; San Fiorano; Somaglia; Terranova dei Passerini.

Veneto:

Vo’ Euganeo.

In tali municipi è in vigore il divieto di allontanamento ed è sospesa qualsiasi attività, anche lavorativa.