L’Agenzia delle Entrate con le risposte a interpello n. 492, 495 e 497 2019 ha chiarito che il contribuente lavoratore in distacco all’estero, al rientro in Italia, può essere ammesso a beneficiare dell’agevolazione prevista dal regime concesso ai lavoratori impatriati, purché l’attività di lavoro prestata all’estero non si ponga in continuità con l’attività lavorativa che si appresterà a svolgere in italia. Nel caso di specie, analizzato dall’AdE, il rientro in Italia del contribuente distaccato all’estero con la qualifica di quadro non si pone in continuità con la precedente posizione lavorativa di impiegato, proprio in virtù di tale variazione anche se coincide l’inizio di un nuovo rapporto in Italia presso il medesimo datore di lavoro, in seguito alla scadenza naturale del distacco all’estero.