La causa del trattamento di disoccupazione è costituita dall’atto risolutivo del rapporto di lavoro, per cui se non c’è reintegra effettiva a seguito di un contenzioso, non è indebita la percezione del trattamento stesso. Con la pronuncia 28295/2019 la Corte di cassazione affronta la questione della sorte del trattamento di disoccupazione versato a favore di un lavoratore quando, successivamente alla cessazione del rapporto, in via giudiziale sia stata riconosciuta la nullità dell’apposizione del termine, con contestuale conversione in rapporto di lavoro a tempo indeterminato, ma comunque il rapporto di lavoro sia stato risolto consensualmente con transazione intervenuta in via giudiziale con il datore di lavoro.