Nel caso dei contratti collettivi dei dirigenti, ove non è prevista differenziazione di inquadramento, il limite resta quello della categoria, per cui il datore di lavoro può adibire il dirigente a qualunque mansione, purché di contenuto dirigenziale. Così si è espresso il tribunale di Milano (sent. 1068/2019) sul caso di un dirigente che, dopo aver ricoperto ruoli di dirigenza apicale, è stato adibito a compiti diversi, ritenuti inferiori. Infatti secondo l’articolo 2103, il datore di lavoro ha il potere di modificare le mansioni fintanto che queste siano riconducibili alla medesima categoria e livello.