La Cassazione con sentenza n. 18556 ha dichiarato che il datore di lavoro, prima di procedere al licenziamento del lavoratore non più idoneo sul piano fisico, è tenuto a verificare che non vi siano posizioni alternative nella organizzazione aziendale a cui sia possibile adibire il dipendente, ma anche nel caso in cui, pur essendo astrattamente possibile una nuova assegnazione, essa non implichi una modifica dell’organizzazione interna che risulti gravosa per l’impresa sul piano finanziario o che sia foriera di arrecare pregiudizio alla posizione di altri dipendenti.