Con l’ordinanza 10725/2019 la Corte di Cassazione ha stabilito che il lavoratore assente per malattia ha facoltà di domandare al datore di lavoro la fruizione delle ferie maturate e non godute, allo scopo di sospendere il decorso del periodo di comporto. Tale facoltà però, per il datore di lavoro, non corrisponde ad un obbligo di accogliere la richiesta, qualora ricorrano ragioni organizzative di natura ostativa. D’altro canto, la Corte afferma che in un’ottica di bilanciamento degli interessi contrapposti, nonché in ossequio alle clausole generali di correttezza e buona fede, è necessario che, in caso di diniego, le dedotte ragioni datoriali siano concrete ed effettive.