La Corte di Cassazione con ordinanza 11538/19 è intervenuta sul tema della revocabilità dell’auto aziendale assegnata nell’esclusivo interesse aziendale e con addebito al dipendente del costo relativo all’uso personale. Nel caso deciso dalla Corte un dipendente aveva domandato la “riconsegna” dell’auto aziendale assegnatagli un paio di anni prima e poi revocatagli. Il dipendente sosteneva la natura promiscua del benefit affermando di non averne mai effettivamente pagato l’uso. La Cassazione ha rigettato le censure del ricorrente e confermando la legittimità della revoca unilaterale dell’auto, senza preavviso e senza diritto per il lavoratore ad alcun indennizzo