La Cassazione con la sentenza 9268/2019 conferma che il licenziamento si perfeziona nel momento in cui esso viene comunicato al destinatario. Ne deriva che la gravidanza insorta nel periodo di preavviso successivamente lavorato dalla dipendente non può incidere sulla validità stessa del licenziamento, posto che il regime di protezione accordato alle lavoratrici gestanti, in tal caso, comporta unicamente la temporanea sospensione del preavviso stesso.